martedì 11 dicembre 2012



Decreto Bindi del 10 settembre 1998

"Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità."
Come viene presentato in questo decreto la gravidanza risulta essere un momento speciale fatto di grandi cambiamenti e forti emozioni. Andando a considerare i casi concreti risultano essere poche le coppie che, prima di provare ad avere un bambino, si sottopongono agli esami consigliati per escludere la possibilità di gravi malattie del futuro bambino o seri problemi durante la gestazione. Nella maggior parte dei casi, si cominciano a fare gli esami di routine solo al momento in cui si sa di essere già in dolce attesa. 


Questa legge permette alle donne che aspettano un figlio di eseguire gratis dei controlli dei più importanti fattori di rischio e delle malattie che si possono contrarre in gravidanza. Il decreto prevede che i ginecologi possano prescrivere alle proprie pazienti ulteriori esami nel caso in cui si verifichino nel corso dei nove mesi condizioni particolari di rischio, al costo del solo ticket. 
Molto spesso però c'è la tendenza a sottoporre le pazienti a continui esami e controlli diagnostici che portano ad una eccessiva medicalizzazione della gravidanza
Di seguito viene riportata la legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale:
Art. 1.
"1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art. 1. comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche."
"2. La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2 e degli allegati A, B e C."
Art. 2.

"1. In funzione pre-concezionale sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dallo specialista alla coppia, se l'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto."
"2. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista."
"3. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato C, prescritte dallo specialista tra quelle incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 150, del 14 settembre 1996. Le regioni individuano le strutture di riferimento per l'esecuzione di tali prestazioni, garantendo che le stesse forniscano alle donne e alle coppie un adeguato sostegno."
"4. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico."

Art. 3.

"1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro della sanità del 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995."
Art. 4.

"1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
Roma, 10 settembre 1998
Il Ministro: BINDI
In seguito propongo uno degli allegati presenti nella legge:
Allegato C
INDICAZIONI ALLA DIAGNOSI PRE NATALE (desunte dalle "Linee Guida per i test genetici" approvate dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza dei Consiglio dei Ministri)
Le indicazioni per la diagnosi prenatale rientrano in due grandi categorie:
  1. presenza di un rischio procreativo prevedibile a priori: età materna avanzata, genitore portatore eterozigote di anomalie cromosomiche strutturali, genitori portatori di mutazioni geniche;
  2.  presenza di un rischio fetale resosi evidente nel corso della gestazione: malformazioni evidenziate dall'esame ecografico, malattie infettive insorte in gravidanza, positività dei test biochimici per anomalie cromosomiche, familiarità per patologia genetiche.
Le indicazioni per le indagini citogenetiche per anomalie cromosomiche fetali sono:

  • età materna avanzata (=o > 35 aa.)
  • genitori con precedente figlio affetto da patologia cromosomica
  • genitore portatore di riarrangiamento strutturale non associato ad effetto fenotipico
  • genitore con aneuploidie dei cromosomi sessuali compatibili con la fertilità
  • anomalie malformative evidenziate ecograficamente
  • probabilità di 1/250 o maggiore che il feto sia affetto da Sindrome di Down (o alcune altre aneuploidie) sulla base dei parametri biochimici valutati su sangue materno o ecografici, attuati con specifici programmi regionali in centri individuati dalle singole Regioni e sottoposti a verifica continua della qualità.
(www.blogmamma.it/2009/.../gravidanza e gazzette.comune)

1 commento:

  1. Questo decreto molto spesso non viene considerato o almeno sopravvalutato; invece è importante che ogni donna sia a conoscenza di ciò, sapendo riconoscere i suoi diritti e quelli proposti per il suo bambino.

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